diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 2113 del 31/10/1980 Ud. (dep. 11/03/1981) Rv. 148014 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - MANCANZA - OBBLIGO DEL GIUDICE A DETERMINARE LA MISURA DEL CONCORSO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1980-10-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148014-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - MANCANZA - OBBLIGO DEL GIUDICE A DETERMINARE LA MISURA DEL CONCORSO - INSUSSISTENZA.*

In Mancanza di Costituzione di parte civile, il giudice non e tenuto a determinare la misura, in termini precisi, del concorso di colpa della vittima, stante il noto principio che il giudicato penale ha efficacia preclusiva solo riguardo all'accertamento dei fatti materiali costituenti il fondamento logico-giuridico della decisione penale, per cui non e precluso il libero apprezzamento del giudice civile circa la colpa concorrente della parte lesa.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)