diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 7404 del 28/04/1981 Ud. (dep. 23/07/1981) Rv. 149917 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE - DANNI - CONCORSO DI COLPA DELLA PERSONA OFFESA - MANCANZA DI COSTITUZIONE DELLA PARTE CIVILE - QUANTIFICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO DEL CONCORSO DI COLPA - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149917-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE - DANNI - CONCORSO DI COLPA DELLA PERSONA OFFESA - MANCANZA DI COSTITUZIONE DELLA PARTE CIVILE - QUANTIFICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO DEL CONCORSO DI COLPA - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE.*

In assenza della parte civile i giudici di merito non hanno alcun Obbligo di quantificare in misura percentuale il concorso di colpa della persona offesa. (V mass n 148014).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)