Sez. 2, Sentenza n. 3690 del 10/08/1977 (Rv. 387340 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - CAUSE - ILLICEITA DELL'OGGETTO - PREVISIONE INTENZIONALE DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - CAUSE - ILLICEITA DELL'OGGETTO - PREVISIONE INTENZIONALE DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Per la dichiarazione di nullita del contratto, non ha rilievo che la illiceita dell'oggetto rientri o meno nella previsione negoziale delle parti, poiche la nullita discende esclusivamente da una situazione obiettiva di inconciliabilita tra l'attuazione della volonta contrattuale, inerente ad un oggetto che manchi del requisito della liceita, e lo interesse pubblico, alla cui esclusiva tutela e predisposta la sanzione di cui trattasi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)