Sez. 2, Sentenza n. 10779 del 15/12/1994 (Rv. 489239 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - LICEITÀ | Libri di contenuto osceno rimasti invenduti dopo una precedente pubblicazione - Contratto con il quale una parte si obbliga verso corrispettivo a rilegarli - Consapevolezza del rilegatore sulla indispensabilità della prestazione per una nuova commercializzazione - Nullità del contratto per illiceità dell'oggetto - Conseguenze - Rilevabilità della nullità davanti al giudice presso il quale il contratto è azionato.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - LICEITÀ
Il contratto con il quale una parte si obbliga verso un corrispettivo a rilegare ed a munire di nuove copertine libri di contenuto osceno (perché, secondo l'insindacabile valutazione del giudice del merito, descrittivi di comportamenti sessuali efferati, assolutamente irrazionali e contrari ad ogni sensibilità), rimasti invenduti dopo una precedente pubblicazione, è illecito - non per la causa (inquadrabile nello schema dell'appalto o del contratto d'opera), ma per l'oggetto, costituito da volumi destinati ad una utilizzazione che, a causa del loro contenuto pornografico, si configura come illecito penale, con la conseguenza che la relativa nullità deve essere rilevata dal giudice innanzi al quale il detto contratto viene azionato, a prescindere dalla circostanza che la precedente diffusione editoriale non sia stata penalmente perseguita dalla competente autorità, e sempre che la parte obbligatasi alla descritta prestazione abbia concluso il contratto nella consapevolezza che la prestazione medesima costituiva il mezzo indispensabile per una nuova commercializzazione di quei volumi e veniva a tal fine richiesta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)