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Sez. 1, Sentenza n. 5558 del 15/05/1993 (Rv. 482382 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - In genere | Compenso in favore del consulente tecnico - Liquidazione - Opposizione - Procedimento - Comparizione delle parti di fronte al collegio - Relativi provvedimenti del presidente del Tribunale o della Corte d'appello - Impugnabilità per Cassazione - Esclusione - Pronuncia su questioni pregiudiziali - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482382-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - In genere

Nel procedimento di opposizione alla liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico, disciplinato dall'art. 11 della legge 8 luglio 1980 n. 319, i provvedimenti del presidente del tribunale o della corte d'appello, inerenti alla comparizione delle parti davanti al collegio, anche quando pronuncino su questioni pregiudiziali, quale quella della prorogabilità o meno del termine originariamente fissato per la notificazione del ricorso introduttivo, non hanno carattere decisorio, e non sono di conseguenza impugnabili per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione, in quanto affrontano in via meramente delibativa le questioni medesime, la cui definizione resta affidata al collegio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)