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Sez. 2, Sentenza n. 404 del 15/01/2000 (Rv. 532870 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Decreto - Opposizione - Termine - Rispetto - Deposito del ricorso in cancelleria - Sufficienza - Decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti di fronte al collegio - Natura - Regime - Impugnabilità per cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532870-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Ai fini del rispetto del termine di decadenza di venti giorni, stabilito dal quinto comma dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319 per l'impugnazione delle liquidazioni dei compensi in favore dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, è sufficiente il deposito del ricorso in cancelleria, che realizza l'"editio actionis". La successiva notificazione, con cui si attua la "vocatio in ius", deve bensì avvenire in tempo utile per l'udienza fissata con il decreto presidenziale, ma questo, non ostandovi alcuna norma, ben può essere modificato con ulteriori provvedimenti, che come il primo hanno carattere eminentemente ordinatorio, sicché né l'uno né gli altri sono assoggettabili ad alcun sindacato in sede di legittimità

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)