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Sez. L, Sentenza n. 10213 del 27/05/2004 (Rv. 573224 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'indennità di cantiere prevista dal CCNL dipendenti ENEL.
Stato
decisa il 2004-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573224-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in Cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non sufficientemente né logicamente motivata la sentenza di merito che, escludendone la natura retributiva, aveva attribuito all'indennità di cantiere corrisposta ai lavoratori dipendenti dell'ENEL natura di rimborso spese, essendosi detta sentenza fondata sulla sola qualificazione attribuita dalle parti contraenti, senza indagare sulle ragioni dell'attribuzione stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)