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Sez. L, Sentenza n. 12573 del 27/08/2002 (Rv. 557131 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'indennità di cantiere prevista dal C.C.N.L. dipendenti Enel.
Stato
decisa il 2002-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557131-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non sufficientemente né logicamente motivata la sentenza di merito che, escludendone la natura retributiva, aveva attribuito all'indennità di cantiere corrisposta ai lavoratori dipendenti dell'Enel natura di rimborso spese, essendosi detta sentenza fondata sul rilievo che l'indennità è prevista nella stessa disposizione contrattuale che prevede i rimborsi, senza considerare che ai lavoratori che operino in determinate condizioni possono essere corrisposti tanto rimborsi spese che indennità volte a compensare le particolari modalità della prestazione. La Corte ha inoltre ritenuto che non rileva la previsione della fissazione in sede locale dell'esatta misura della indennità stessa, tra il minimo e il massimo previsto dal CCNL, giustificandosi tale variabilità con la possibilità di differenziazione delle condizioni di lavoro nei vari cantieri.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)