Sez. 1, Sentenza n. 830 del 26/03/1973 (Rv. 363114 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - ABROGAZIONE - TACITA - CONDIZIONI - NUOVA NORMATIVA DELLA MATERIA - INCOMPATIBILITA TRA LEGGI SUCCESSIVE.*
FONTI DEL DIRITTO - ABROGAZIONE - TACITA - CONDIZIONI - NUOVA NORMATIVA DELLA MATERIA - INCOMPATIBILITA TRA LEGGI SUCCESSIVE.*
L'abrogazione della legge, per il fatto che la nuova legge regola l'intera materia gia regolata da quella anteriore, opera esclusivamente per la volonta novativa del legislatore, e prescinde dalla circostanza che vi sia o meno tra le due discipline normative succedutesi nel tempo incompatibilita generale o su punti specifici. Si ha invece abrogazione per incompatibilita tra la nuova legge e quella anteriore quando il contrasto logico e giuridico sia tale da renderne impossibile l'applicazione contemporanea. (V 829/73; 1977/68, mass n 333995).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)