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Sez. 1, Sentenza n. 830 del 26/03/1973 (Rv. 363114 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - ABROGAZIONE - TACITA - CONDIZIONI - NUOVA NORMATIVA DELLA MATERIA - INCOMPATIBILITA TRA LEGGI SUCCESSIVE.*
Stato
decisa il 1973-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363114-01

FONTI DEL DIRITTO - ABROGAZIONE - TACITA - CONDIZIONI - NUOVA NORMATIVA DELLA MATERIA - INCOMPATIBILITA TRA LEGGI SUCCESSIVE.*

L'abrogazione della legge, per il fatto che la nuova legge regola l'intera materia gia regolata da quella anteriore, opera esclusivamente per la volonta novativa del legislatore, e prescinde dalla circostanza che vi sia o meno tra le due discipline normative succedutesi nel tempo incompatibilita generale o su punti specifici. Si ha invece abrogazione per incompatibilita tra la nuova legge e quella anteriore quando il contrasto logico e giuridico sia tale da renderne impossibile l'applicazione contemporanea. (V 829/73; 1977/68, mass n 333995).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)