Sez. 1, Sentenza n. 1831 del 21/06/1974 (Rv. 370036 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE.*
Anche il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, stabilito per le impugnazioni dall'art 327 cod proc civ rimane sospeso di diritto durante il periodo tra il primo agosto e il quindici settembre, come previsto dalla legge 7 ottobre 1969, n 742. (V 1884'71, mass n 352444).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)