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Sez. 1, Sentenza n. 1884 del 19/06/1971 (Rv. 352444 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - LIMITI DI APPLICABILITA - TERMINI SCADENTI NEL PERIODO FERIALE FISSATO.*
Stato
decisa il 1971-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352444-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - LIMITI DI APPLICABILITA - TERMINI SCADENTI NEL PERIODO FERIALE FISSATO.*

La sospensione dei termini processuali, di cui all'art 1 della legge 14 luglio 1965 n 818, applicabile anche alle impugnazioni, opera solo quando i termini scadono durante il periodo di tempo tassativamente stabilito. Pertanto, quando il termine per proporre impugnazione scada oltre la data finale prevista dalla citata disposizione, questa non trova applicazione. (Conf 4028'69, mass n 344522' 4062'68, mass n 337697).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)