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Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 26/06/1992 (Rv. 477940 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ordine di distribuzione - In genere | Consecuzione del fallimento al concordato preventivo - Crediti contratti dall'imprenditore nel corso della procedura di concordato preventivo - Prededucibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477940-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ordine di distribuzione - In genere

I crediti contratti nel corso della procedura di concordato preventivo dal debitore, il quale può efficacemente ed autonomamente obbligarsi, salvo che per gli atti previsti dall'art. 167, secondo comma, legge fall., non possono essere soddisfatti in prededuzione, in caso di successivo fallimento, stante la funzione meramente liquidatoria del concordato, rispetto alla quale rimane estranea l'eventuale continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del debitore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)