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Sez. 1, Sentenza n. 11216 del 27/10/1995 (Rv. 494429 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE | Concordato preventivo - Successiva dichiarazione di fallimento - Crediti contratti dall'imprenditore nel corso del concordato preventivo - Prededucibilità - Esclusione - Revocatoria fallimentare - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494429-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE

I crediti nascenti da obbligazioni contratte nel corso della procedura di concordato preventivo non possono essere soddisfatti in "prededuzione", in caso di successivo fallimento, stante la funzione meramente liquidatoria del concordato, rispetto alla quale è estranea (in quanto meramente eventuale) la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del debitore, e sono suscettibili, ricorrendone i presupposti, di revocatoria fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)