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Sez. L, Sentenza n. 24270 del 29/11/2016 (Rv. 641715 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Esercizio dell'opzione all'indennità sostitutiva della reintegra - Periodo intermedio successivo al licenziamento - Maturazione del diritto alle ferie, festività e r.o.l. - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641715-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

In caso di licenziamento dichiarato illegittimo, l'attribuzione al lavoratore delle retribuzioni non percepite dalla data di intimazione del licenziamento fino all'esercizio del diritto di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, non comprende l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, né i permessi per riduzione mensile dell'orario di lavoro (r.o.l.), attesa la loro natura sia risarcitoria che retributiva, che spettano unicamente nel caso in cui il lavoratore, essendo in servizio effettivo, abbia svolto la propria attività nel corso di tutto l'anno senza fruirne, in quanto il dipendente licenziato, nel periodo intercorrente tra il recesso e l'esercizio dell'opzione per l'indennità, si trova in una situazione, sia pure forzata, di "riposo"; analogo ragionamento vale per il riposo domenicale o le festività infrasettimanali.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)