Sez. 1, Sentenza n. 2355 del 09/03/1988 (Rv. 458135 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO LA SOCIETÀ - AZIONE SOCIALE - COLLEGIO SINDACALE - RESPONSABILITÀ - AZIONE DI RESPONSABILITÀ - AZIONE CONTRO L'AMMINISTRATORE E CONGIUNTA AZIONE CONTRO I COMPONENTI DI DETTO COLLEGIO - RAPPORTO - SENTENZA DI PRIMO GRADO DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE NEI CONFRONTI DI TUTTI I CONVENUTI - IMPUGNAZIONE PRINCIPALE DELL'AMMINISTRATORE - GRAVAME INCIDENTALE TARDIVO DEL SINDACO - AMMISSIBILITÀ.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO LA SOCIETÀ - AZIONE SOCIALE - COLLEGIO SINDACALE - RESPONSABILITÀ - AZIONE DI RESPONSABILITÀ - AZIONE CONTRO L'AMMINISTRATORE E CONGIUNTA AZIONE CONTRO I COMPONENTI DI DETTO COLLEGIO - RAPPORTO - SENTENZA DI PRIMO GRADO DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE NEI CONFRONTI DI TUTTI I CONVENUTI - IMPUGNAZIONE PRINCIPALE DELL'AMMINISTRATORE - GRAVAME INCIDENTALE TARDIVO DEL SINDACO - AMMISSIBILITÀ.*
Qualora, unitamente all'Azione di responsabilità contro lo amministratore di una società, venga proposta Azione di responsabilità contro i componenti del collegio sindacale, per non aver vigilato sul suo operato, le cause contro detti sindaci, fra di loro scindibili ed indipendenti, assumono carattere di dipendenza nel rapporto con la causa contro l'amministratore, l'accertamento della cui responsabilità è presupposto necessario per la affermazione della responsabilità dei sindaci medesimi. Pertanto, ove la sentenza di primo grado, che abbia accolto le domande nei confronti di tutti i convenuti, venga appellata dall'amministratore, deve riconoscersi al sindaco la facoltà di proporre gravame incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ. (in relazione al precedente art. 331).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2407, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)