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Sez. 3, Sentenza n. 26852 del 14/12/2006 (Rv. 593895 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) | Azione proposta contro obbligati solidali con responsabilità interdipendente - Appello principale formulato da uno dei convenuti condannato per un titolo autonomo - Effetto - Appello incidentale dell'attore originario deducente la responsabilità dell'appellante principale per il titolo dipendente dall'altro obbligato - Ammissibilità - Sussistenza - Conseguente estensione in via incidentale dell'impugnazione all'altro obbligato.
Stato
decisa il 2006-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593895-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO)

Nel caso di azione proposta contro due obbligati solidali in cui si ritenga che la responsabilità dell'uno dipende da quella dell'altro, l'impugnazione principale del convenuto, che sia stato condannato per un titolo autonomo, fa risorgere l'interesse nell'attore originario a rimettere in questione nei confronti dell'appellante gli altri prospettati titoli in virtù dei quali avrebbe potuto essere dichiarata la responsabilità del condannato se la stessa fosse stata preventivamente riconosciuta a carico dell'altro convenuto non condannato, con la conseguenza che il medesimo attore può estendere, in via incidentale, l'impugnazione nei confronti del suddetto convenuto, qualora intenda sostenere che dall'accertamento della sua responsabilità dipendeva quella del convenuto impugnante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)