Sez. 5, Sentenza n. 684 del 18/02/1997 Cc. (dep. 11/04/1997) Rv. 208096 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - REVOCA - IN GENERE | Misura cautelare emessa prima della richiesta di revoca per il medesimo fatto per cui era stata emessa sentenza di non luogo a procedere - Legittimità - Revoca della precedente sentenza unitamente alla successiva richiesta di rinvio a giudizio - Legittimità.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - REVOCA - IN GENERE
Il pubblico ministero non deve necessariamente richiedere la revoca della sentenza di non luogo a procedere già emessa dal Gip prima della richiesta e dell'emissione di una misura cautelare per il medesimo fatto, quando siano emerse nuove fonti di prova che legittimano il provvedimento restrittivo. I principi regolatori dei due istituti conservano in pieno la rispettiva autonomia: mentre la necessità dell'emissione del provvedimento restrittivo dovrà essere valutata in base ai criteri che sono propri di tale misura (gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari non diversamente soddisfacibili o presuntivamente soddisfacibili solo con la custodia in carcere nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 275 c.p.p.), la revoca della sentenza potrà essere richiesta, con il rinvio a giudizio o la riapertura delle indagini (art. 435 c.p.p.) quando gli elementi di prova sopravvenuti siano in grado di "determinare il rinvio a giudizio" (art. 434 c.p.p.), solo in tale momento infatti si verificano le condizioni di legge che rendono operante il potere-dovere di natura funzionale consacrato dalla legge.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 334 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 334 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)