Sez. 1, Sentenza n. 6172 del 30/11/1995 Cc. (dep. 31/01/1996) Rv. 203871 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni- Riesame - In genere | Documenti che vanno trasmessi al Tribunale del riesame - Decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini - Trasmissione - Necessità - Esclusione - Ragione.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni- Riesame - In genere
Tra i documenti che vanno trasmessi al Tribunale del riesame non è compreso il decreto del Gip che autorizza il pubblico ministero, su sua richiesta, a riaprire indagini già oggetto di archiviazione: lo stesso invero non costituisce "un elemento su cui si fonda" la richiesta di emissione di misura cautelare, ma si concretizza in un provvedimento giurisdizionale, la cui carenza ha unicamente l'effetto di rendere inutilizzabili gli atti compiuti dal pubblico ministero, in mancanza di detta autorizzazione, all'atto della loro valutazione come "prova" in ordine alla responsabilità dell'imputato e non al momento del loro apprezzamento come "indizio" a carico dell'indagato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)