Sez. 5, Sentenza n. 8930 del 04/07/1974 Ud. (dep. 22/11/1974) Rv. 128589 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - E REATO DI PERICOLO - RICOSTRUZIONE DELL'ATTIVITA DELL'AZIENDA - IRRILEVANZA.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - E REATO DI PERICOLO - RICOSTRUZIONE DELL'ATTIVITA DELL'AZIENDA - IRRILEVANZA.*
L'omessa o irregolare o incompleta tenuta dei libri o di altre scritture contabili, qualora sia stato dichiarato il fallimento, costituisce il reato di bancarotta semplice che e un reato di pericolo, per cui e del tutto irrilevante che malgrado l'omissione, l'irregolarita o l'incompletezza, sia stato possibile in concreto, ricostruire la contabilita dell'azienda. Il pericolo e in re ipsa per la mera possibilita che l'omissione, l'irregolarita o l'incompletezza siano di pregiudizio all'interesse tutelato dalla legge. (Conf 121730, anno 1972).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)