Sez. 5, Ordinanza n. 668 del 27/06/1972 Cc. (dep. 28/07/1972) Rv. 121730 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - E REATO DI PERICOLO - AVVENUTA RICOSTRUZIONE DELLA CONSISTENZA PATRIMONIALE DELL'IMPRESA DA PARTE DEL CURATORE - IRRILEVANZA.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - E REATO DI PERICOLO - AVVENUTA RICOSTRUZIONE DELLA CONSISTENZA PATRIMONIALE DELL'IMPRESA DA PARTE DEL CURATORE - IRRILEVANZA.*
La ipotesi di bancarotta semplice per omessa o irregolare tenuta dei libri contabili concreta un reato di pericolo, che si perfeziona anche se non abbia determinato menomazione del patrimonio e se, comunque, il curatore abbia potuto ricostruire la consistenza patrimoniale e il movimento degli affari dell'impresa. (Conf 115033, anno 1970 ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)