Sez. 6, Sentenza n. 14219 del 26/05/1976 Ud. (dep. 29/12/1976) Rv. 135037 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - IN GENERE - VIETATE - DICITURE INGANNEVOLI - ESTREMI - FATTISPECIE.*
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - IN GENERE - VIETATE - DICITURE INGANNEVOLI - ESTREMI - FATTISPECIE.*
La norma contenuta nell'art 13 legge 30 aprile 1962, n 283 punisce la propaganda ingannevole, che si ha quando si riscontra un sostanziale divario tra un prodotto alimentare ed il suo nome commerciale, nel senso che le proprieta e le qualita degli alimenti introdotti in commercio siano presentate con indicazioni propagandistiche non conformi al vero ed idonee ad indurre il consumatore in errore su insussistenti caratteristiche di particolare pregio del prodotto, comportando cosi il pericolo che il cittadino si induca per l'inganno, ad acquistare un prodotto che, in sostanza, e sfornito delle qualita richieste. (nella specie e stata esclusa la configurabilita della contravvenzione nella vendita di burro con la dicitura 'di panna centrifugata)'.*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)