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Sez. 3, Sentenza n. 804 del 28/01/1987 (Rv. 450483 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DOMANDA DI MUTUO AGEVOLATO - PREZZO - VERSAMENTO - TERMINE - SOSPENSIONE - DISCIPLINA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450483-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DOMANDA DI MUTUO AGEVOLATO - PREZZO - VERSAMENTO - TERMINE - SOSPENSIONE - DISCIPLINA - CONSEGUENZE.*

In tema di riscatto agrario, l'art. 8 della legge n. 590 del 1965 (come modificato dalla legge n. 817 del 1971) il quale stabilisce che - nel caso di ammissione alla istruttoria della domanda di mutuo agevolato - il termine di tre mesi per il versamento del prezzo, decorrente dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente (ovvero, in caso di contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto) è sospeso fino a che il mutuo stesso non sia stato concesso o negato, e comunque per non più di un anno, introduce un'ipotesi di sospensione in senso stretto - cioè di una parentesi nel decorso del termine - cessata la quale esso riprende a decorrere, sommandosi con il periodo precedente. Ne consegue, quando la sospensione debba computarsi nella durata massima di un anno, che il suddetto termine va fissato in quindici mesi a partire dal giorno dell'indicata comunicazione (o dal detto giudicato). (V. 6030/83, mass n 430839.*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)