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Sez. 3, Sentenza n. 6030 del 14/10/1983 (Rv. 430839 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DOMANDA DI MUTUO AGEVOLATO - PREZZO - VERSAMENTO - TERMINE - SOSPENSIONE - DISCIPLINA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430839-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DOMANDA DI MUTUO AGEVOLATO - PREZZO - VERSAMENTO - TERMINE - SOSPENSIONE - DISCIPLINA - CONSEGUENZE.*

In tema di prelazione agraria, l'art. 8 settimo comma della legge 26 maggio 1965 n. 590, il quale, per il caso di ammissione alla istruttoria della domanda di mutuo agevolato, stabilisce che il termine di tre mesi per il versamento del prezzo, decorrente dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica del preliminare di vendita da parte del proprietario, è "sospeso" fino a che il mutuo stesso non sia concesso o negato, e comunque per non più di un anno, introduce un'ipotesi di sospensione in senso stretto, cioè di parentesi nel decorso del termine, cessata la quale esso riprende a decorrere, sommandosi con il periodo antecedente. Ne consegue, quando la sospensione debba computarsi nella durata massima di un anno, che il suddetto termine va fissato in quindici mesi a partire dallo indicato trentesimo giorno.*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)