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Sez. 2, Sentenza n. 4780 del 15/01/2024 Ud. (dep. 02/02/2024) Rv. 285925-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Riforma in grado di appello di sentenza dichiarativa di estinzione del reato, con condanna agli effetti civili - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Obbligo - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285925-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Il disposto di cui all'art. 604, comma 6, cod. proc. pen. non prevede l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ma attribuisce al giudice la facoltà discrezionale di disporla, dovendosi poi distinguere il caso in cui la sentenza di primo grado dichiarativa dell'estinzione del reato o dell'improcedibilità sia intervenuta antecedentemente allo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale da quello in cui tale sentenza sia stata pronunciata all'esito di essa.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)