Sez. 2, Sentenza n. 49984 del 16/11/2023 Ud. (dep. 15/12/2023) Rv. 285618 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Sentenza di improcedibilità per tardività di querela - Riforma in appello - Obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa - Esclusione - Condizioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Il giudice d'appello, che riformi la sentenza di non doversi procedere per tardività della querela, non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel caso in cui il ribaltamento della decisione di primo grado non derivi da una diversa valutazione delle prove dichiarative, ma consegua a errore di diritto del primo giudice sulla sussistenza della condizione di procedibilità. (Fattispecie in tema di appropriazione indebita, aggravata ex art. 61, n. 11, cod. pen.).
Cod. Pen. art. 61 n. 11, Cod. Pen. art. 646 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. del 2018 num. 36 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)