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Sez. 3, Sentenza n. 714 del 18/01/2001 (Rv. 543273 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - IN GENERE | Regime antecedente alla riforma operata dalla legge n. 353 del 1990 - Domanda di risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale - Omessa indicazione del luogo del sinistro, dell'ora e delle targhe dei veicoli - Nullità della citazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543273-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - IN GENERE

Nel sistema processuale vigente anteriormente alla riforma operata dalla legge 26.11.1990 n. 353, la nullità dell'atto di citazione era prevista soltanto nell'ipotesi di mancata indicazione della cosa oggetto della domanda, e non anche nell'ipotesi di omessa indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda stessa (nella specie, la Corte ha cassato la decisione del conciliatore con cui era stata dichiarata nulla la domanda di risarcimento del danno causato dalla circolazione stradale, notificata prima del 30.4.1995, per omessa indicazione del luogo e dell'ora del sinistro, e delle targhe dei veicoli coinvolti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)