Sez. 1, Sentenza n. 2374 del 29/08/1963 (Rv. 263658 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE - RIMBORSO DI SPESE CONSEGUENTI ALLA SENTENZA ANNULLATA - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DI RINVIO - PROPOSIZIONE DI TALI DOMANDE - FORMA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE - RIMBORSO DI SPESE CONSEGUENTI ALLA SENTENZA ANNULLATA - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DI RINVIO - PROPOSIZIONE DI TALI DOMANDE - FORMA.*
L'art 389 cod proc civ stabilisce espressamente la Competenza funzionale del giudice di rinvio per la domanda di restituzione o di riduzione in pristino e per ogni altra conseguente alla sentenza di Cassazione, tra queste deve essere ricompresa quella diretta al rimborso delle spese conseguite da una delle parti in dipendenza della sentenza cassata. Tali domande possono legittimamente essere inserite nell'atto di riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, oppure possono anche essere proposte con la comparsa di risposta del convenuto nello stesso giudizio. (V 1806/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)