Sez. 2, Sentenza n. 1779 del 29/01/2007 (Rv. 595732 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA | Proposizione della relativa domanda - Modalità - Con l'atto di costituzione nel giudizio di rinvio - Ammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA
In caso di cassazione con rinvio, le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione possono proporsi al giudice di rinvio competente non solo introducendo con atto di citazione un nuovo, distinto giudizio, ma possono anche legittimamente essere inserite nell'atto di riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, oppure possono essere proposte con la comparsa di risposta depositata dal convenuto nello stesso giudizio riassunto dalla controparte, atteso che la comparsa di risposta è mezzo di proposizione delle domande nei confronti di chi abbia citato altri in giudizio, mezzo a tal fine speculare della citazione, che non necessita di notifica alla parte destinataria di quelle domande, avendone questa conoscenza in forza della sua stessa partecipazione al giudizio che ha introdotto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)