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Sez. 1, Sentenza n. 4828 del 29/09/1984 (Rv. 436755 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - REALIZZATE DA UN SOGGETTO NON IMPRENDITORE - TASSABILITÀ - PRESUPPOSTI - INTENTO SPECULATIVO - DEDUCIBILITÀ DALLA SOLA FREQUENZA DI OPERAZIONI DI ACQUISTO E VENDITA DI TITOLI AZIONARI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436755-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - REALIZZATE DA UN SOGGETTO NON IMPRENDITORE - TASSABILITÀ - PRESUPPOSTI - INTENTO SPECULATIVO - DEDUCIBILITÀ DALLA SOLA FREQUENZA DI OPERAZIONI DI ACQUISTO E VENDITA DI TITOLI AZIONARI - ESCLUSIONE.*

Ai fini della tassabilità delle plusvalenze realizzate da soggetto non imprenditore, richiedenti l'intento speculativo sia al momento dell'acquisto del bene, sia al momento della successiva alienazione, la natura speculativa dell'operazione non può ricavarsi soltanto da una certa frequenza di operazioni di acquisto e vendita di titoli azionari, potendo tale frequenza costituire esclusivamente una circostanza sintomatica o un mero indizio rivelatore, non idonei in se stessi, e cioè senza il concorso di altri elementi, a far ritenere in concreto la presunzione di esistenza, nei due momenti avanti indicati, dell'intento speculativo. (in applicazione dei principi di cui alla massima la suprema Corte ha ritenuto corrette le conclusioni della commissione tributaria centrale che ha escluso l'intento speculativo in relazione a talune operazioni in considerazione del notevole lasso di tempo fra acquisto ed alienazione dei titoli e sulla base della osservazione che l'acquisto era avvenuto allo scopo di goderne i dividendi, ed in relazione ad altre operazioni di aumento del capitale sociale, sottoscritto non per il conseguimento di plusvalenze mediante successiva rivendita, ma per la conservazione del rapporto percentuale di riparto delle azioni fra i diversi azionisti). (V 3402/83, mass n 428290).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)