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Sez. L, Sentenza n. 3402 del 17/05/1983 (Rv. 428290 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE - RELAZIONE TRA FATTO NOTO E FATTO IGNOTO - ESTREMI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428290-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE - RELAZIONE TRA FATTO NOTO E FATTO IGNOTO - ESTREMI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

In tema di presunzioni, vale il principio secondo cui non occorre che la relazione tra fatto noto e fatto ignoto presenti carattere di certezza, ma basta che abbia contenuto di ragionevole certezza, essendo sufficiente che all'accertamento del fatto ignoto si pervenga dalla considerazione di un fatto noto attraverso un processo logico deduttivo basato sull'id quod plerumque accidit. L'apprezzamento del giudice del merito intorno all'esistenza degli elementi assunti a fonte di presunzione ed alla rispondenza di questi ai requisiti di idoneità, gravità e concorrenza, richiesti dalla legge, si sottrae al Sindacato della Cassazione, purché non risulti viziato da illogicità o da erronei criteri giuridici. (Conf 3846/80, mass n 407694, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)