Sez. 3 - , Sentenza n. 28222 del 04/11/2019 (Rv. 655783 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) | Coniuge separato solo di fatto - Risarcimento del danno non patrimoniale - Condizioni - Verifica della permanenza di un vincolo affettivo - Necessità - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA)
Il risarcimento del danno non patrimoniale per la morte del coniuge separato solo "di fatto" può essere accordato al coniuge superstite, purché si accerti che tra questo e la vittima sussistesse ancora - nonostante la separazione (ancorché non legalmente pronunciata) - un vincolo affettivo particolarmente intenso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva escluso il diritto della moglie al risarcimento del danno per l'uccisione del marito, il quale, pur senza addivenire alla separazione legale, aveva intrapreso una nuova relazione affettiva e, da oltre venti anni, cessato la convivenza e ogni altro rapporto con l'attrice).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)