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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3767 del 15/02/2018 (Rv. 648035 - 02)

RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) | Danno morale - Presunzione “iuris tantum” - Conseguenze - Onere del convenuto di dimostrarne l’inesistenza - Configurabilità - Insussistenza di un rapporto di convivenza e di vicinanza tra vittima e superstiti - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2018-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648035-02

RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA)

L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Costituzione art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)