Sez. 4, Sentenza n. 9503 del 14/01/1988 Ud. (dep. 28/09/1988) Rv. 179255 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - BLOCCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE - APERTURE DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO DELLA MACCHINA - INTERDIPENDENZA DELLE RELATIVE DISCIPLINE - SUSSISTENZA - RAGIONI - FATTISPECIE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - BLOCCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE - APERTURE DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO DELLA MACCHINA - INTERDIPENDENZA DELLE RELATIVE DISCIPLINE - SUSSISTENZA - RAGIONI - FATTISPECIE.*
In tema di disciplina antinfortunistica, le norme di cui agli artt. 72 e 73 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 non sono autonome e autosufficienti, ma concernono fattispecie che ben possono coincidere tra loro dando luogo ad una interdipendenza della disciplina, in relazione ai singoli tipi di macchine cui questa è da applicarsi. Ne consegue che la previsione di cui all'art. 73, secondo il quale le aperture di alimentazione (o di scarico) debbono essere provviste di idonei ripari Atti ad evitare che l'addetto (o altre persone) venga a contatto con gli organi lavoratori (o introduttori o scaricatori) pericolosi, non esclude la possibilità che la fattispecie venga a coincidere con quella prevista dall'art. 72; e cioè, che a protezione degli organi lavoratori, delle zone di operazioni di tali organi e di altri organi pericolosi della macchina non siano da prevedere altri "ripari", se non quelli predisposti per le aperture di carico (o di scarico). Pertanto, la duplicità di funzioni del sistema di protezione dà luogo ad una interdipendenza delle due norme: ex art. 73, l'apertura deve essere munita di riparo, ma questo poi deve essere munito, ex art. 72, di un dispositivo di blocco che impedisca "di rimuovere o di aprire il riparo" stesso quando la macchina è in moto, ovvero provochi l'arresto della stessa all'atto "della rimozione o della apertura del riparo", oppure ancora, non consenta l'avviamento della macchina se il "riparo" non è nella posizione di "chiusura". (nel caso di specie è stato ritenuto che, essendo gli organi lavoratori (palette metalliche ruotanti ad alta velocità intorno a un asse centrale) di una macchina impastatrice di cemento protetti da uno "sportello di alimentazione (che fungeva da apertura di alimentazione e da "riparo"), doveva provvedersi alla attivazione di dispositivo di blocco ex art. 72 su tale sportello, onde si scongiurasse il rischio che, aprendo lo sportello, e quindi venendo meno il "riparo", gli organi lavoratori potessero continuare a muoversi con pericolo di offesa per l'incolumità degli addetti).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 72, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)