Sez. 3, Sentenza n. 3237 del 07/02/1990 Ud. (dep. 06/03/1990) Rv. 183584 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - MACCHINARIO - RIPARO DEGLI INGRANAGGI - REQUISITO DELLA INAMOVIBILITÀ - NECESSITÀ - FATTISPECIE: RIMEDI PER MACCHINE CON PROTEZIONI AMOVIBILI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - MACCHINARIO - RIPARO DEGLI INGRANAGGI - REQUISITO DELLA INAMOVIBILITÀ - NECESSITÀ - FATTISPECIE: RIMEDI PER MACCHINE CON PROTEZIONI AMOVIBILI.*
In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, gli ingranaggi delle macchine devono essere protetti da ripari che non siano in alcun modo amovibili durante la lavorazione, se non a seguito di manomissione. Ne deriva che è da considerare amovibile quel carter che possa esser rimosso con il semplice smontaggio di qualche bullone (nella specie due). In tal caso la macchina per poter essere utilizzata, deve essere munita di un idoneo dispositivo di bloccaggio, che impedisca l'accesso ai menzionati organi in qualsiasi fase del suo funzionamento. (V mass n 174907; (V mass n 179255).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 72, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 389 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)