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Sez. L, Sentenza n. 6814 del 19/06/1993 (Rv. 482817 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno | Tutela autonoma rispetto a quella ripristinatoria - Conseguenze - Domanda di risarcimento formulata in sede di conclusioni in una controversia instaurata per la reintegrazione nel posto di lavoro - Novità - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482817-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno

La tutela risarcitoria prevista dall'art. 18 legge n. 300 del 1970 per l'ipotesi di licenziamento illegittimo è autonoma rispetto a quella ripristinatoria, non derivando dall'ordine di reintegrazione ma direttamente dall'invalidità del recesso; pertanto, nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia impugnato il licenziamento con la richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro, la successiva pretesa di risarcimento del danno ai sensi della norma citata, formulata solo in sede di conclusioni definitive, concreta una inammissibile modificazione della domanda, vietata dagli artt. 414 e 420 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)