diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 212 del 13/01/1996 (Rv. 495346 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Per licenziamento intimato per motivi sindacali e quindi nullo - Accoglimento della domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni limitatamente al solo profilo risarcitorio - Appello in ordine alle retribuzioni maturate successivamente sino all'effettiva reintegra - Onere del lavoratore - Deduzioni ex art. 346 cod. proc. civ. - Inidoneità.
Stato
decisa il 1996-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495346-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

Il principio per cui il licenziamento intimato per motivi sindacali in quanto atto nullo è inidoneo ad estinguere il rapporto di lavoro o ad incidere sulla sua continuità giuridica, con conseguente diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate sino all'effettivo ripristino del rapporto, ed in quanto illecito contrattuale da diritto anche al risarcimento del danno, ex art. 1218 cod. civ, oppure ai sensi dell'art. 18 Stat. lavoratori, quando applicabile, comporta che il lavoratore licenziato la cui richiesta di condanna al pagamento delle retribuzioni sia stata accolta limitatamente al solo profilo risarcitorio, con esclusione delle retribuzioni maturate successivamente alla data della pronunzia sino all'effettiva reintegra, ha l'onere di impugnare con l'appello tale capo della sentenza, rispetto al quale, siccome soccombente, non può validamente formulare doglianze ai sensi dell'art. 346 cod.proc.civ., applicabile anche nel rito del lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 346, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)