Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23151 del 17/09/2019 (Rv. 655507 - 01)
CACCIA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - REGIONI - IN GENERE | Fauna selvatica - l. n. 157 del 1992 - Regioni ed altri enti - Poteri - Delega o concessione in favore di altro ente relative alla gestione del territorio e della fauna ivi insediata - Conseguenze per i danni arrecati a persone e cose da animali selvatici - Responsabilità dell'ente delegato ex art. 2043 c.c. - Configurabilità - Condizioni.
CACCIA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - REGIONI - IN GENERE
La responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente (come, nel caso esaminato, da parte della Regione Marche, in virtù della l.r. n. 7 del 1995, in favore delle Province). In quest'ultimo caso, l'ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 11/02/1997 num. 157, Legge Reg. Marche 05/01/1995 num. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)