Sez. 3 - , Ordinanza n. 18952 del 31/07/2017 (Rv. 645378 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE | Danni da fauna selvatica - Ente responsabile - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE
La responsabilità extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici va imputata all’ente cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che derivino dalla legge, sia che trovino fonte in una delega o concessione di altro ente.(Nella specie, in virtù della l.r. Toscana n. 3 del 1994, che demanda detta delega alle Province, è stata confermata la decisione impugnata che aveva escluso la responsabilità della Regione e del Comune citati in giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 CORTE COST., Legge Reg. Toscana 12/01/1994 num. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)