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Sez. L, Sentenza n. 11143 del 11/06/2004 (Rv. 573601 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Medici fiduciari - Regolamenti approvati con decreti ministeriali - Natura - Atti normativi - Esclusione - Atti amministrativi - Sussistenza - Qualificazione del rapporto di lavoro dei medici data da detti regolamenti - Vincolatività per il giudice - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573601-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE

I decreti ministeriali n. 1626 del 1979 e n. 1542 del 1984, che approvano i regolamenti dei medici fiduciari delle Ferrovie dello Stato, non sono atti normativi, ma meri atti amministrativi, come affermato anche dalla Corte costituzionale (ord. n. 160 del 1999). Ne consegue che la qualificazione, data dagli stessi, del lavoro dei predetti medici come lavoro autonomo non vincola il giudice.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Sanità 22/06/1984 num. 1542, Decr. Minist. Sanità 16/06/1979 num. 1626

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)