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Sez. L, Sentenza n. 8057 del 27/06/1992 (Rv. 477969 - 01)

Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle ferrovie dello Stato - In genere | Medici fiduciari - Disposizioni dei regolamenti approvati con decreti ministeriali - Carattere amministrativo - Denuncia con ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - Inammissibilità - Loro interpretazione - Presunzione di legittimità - Operatività - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1992-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477969-01

Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle ferrovie dello Stato - In genere

Con riguardo alle disposizioni dei regolamenti dei medici fiduciari delle Ferrovie dello Stato, approvati con i decreti ministeriali n. 3685 del 1968 e n. 7343 del 1974, non è denunciabile con ricorso per cassazione, atteso il carattere amministrativo di tali atti, la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; ma l'interpretazione delle dette disposizioni - cui si estende il principio che ogni possibile dubbio obiettivo sulla portata di un atto amministrativo deve essere risolto nel senso della sua conformità alla normativa applicata, anziché nel senso della difformità rispetto a questa - è censurabile in sede di legittimità per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decr. Minist. Trasporti 08/04/1968 num. 3685, Decr. Minist. Trasporti 19/06/1974 num. 7343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)