Sez. 1, Sentenza n. 4174 del 18/09/1978 (Rv. 393794 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - ATTRIBUZIONE E QUANTIFICAZIONE - PRECLUSIONE DERIVANTE DALLA ESISTENZA DI UNA CONVENZIONE DI LIQUIDAZIONE IN UNICA SOLUZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN SEDE DI SEPARAZIONE - INSUSSISTENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - ATTRIBUZIONE E QUANTIFICAZIONE - PRECLUSIONE DERIVANTE DALLA ESISTENZA DI UNA CONVENZIONE DI LIQUIDAZIONE IN UNICA SOLUZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN SEDE DI SEPARAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Il patto che liquidi in unica soluzione l'assegno di mantenimento, in regime di separazione dei coniugi, non osta al riconoscimento dell'assegno di divorzio, ne spiega rilievo decisivo sulla sua quantificazione, atteso che tale secondo assegno, trovando causa nella cessazione del vincolo matrimoniale, ha presupposti e criteri di Determinazione diversi da quelli inerenti ai rapporti patrimoniali in pendenza del vincolo stesso. (V 772/77, mass n 384368).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)