Sez. 1, Sentenza n. 772 del 19/02/1977 (Rv. 384368 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - DIFFORMITA DAL PRECEDENTE REGIME DI SEPARAZIONE PERSONALE - LEGITTIMITA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - DIFFORMITA DAL PRECEDENTE REGIME DI SEPARAZIONE PERSONALE - LEGITTIMITA.*
La Determinazione dell'assegno di divorzio, in quanto ispirata dagli specifici criteri previsti dall'art 5 della legge 1 dicembre 1970 n 898, puo mutare, in favore di uno dei coniugi ed in danno dello altro, la situazione che regolava o avrebbe dovuto regolare il precedente regime di separazione personale, per cui pur dovendosi tener conto della corresponsione e della misura dell'assegno gia eventualmente goduto da uno dei coniugi prima dello scioglimento del vincolo, l'assegno di divorzio puo essere disposto, negato o determinato in una misura diversa in base ad altre considerazioni, giustificabili secondo i relativi criteri previsti dalla legge. (V 108/76, mass n 378739).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)