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Sez. 5 - , Ordinanza n. 18807 del 28/07/2017 (Rv. 645119 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | IVA - Società di comodo - Diritto alla detrazione - Modalità e prova.
Stato
decisa il 2017-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645119-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In materia d'IVA, in virtù del principio fondamentale di neutralità, la società ritenuta non operativa può portare in detrazione l'imposta assolta, anche se non abbia presentato l'interpello disapplicativo, salvo che i costi siano fittizi e sia, perciò, configurabile una fattispecie fraudolenta o comunque effettivamente elusiva, potendo la prova della sussistenza del diritto essere fornita non solo con la procedura di cui all'art. 30 comma 4 bis, della l. n. 724 del 1994 e di cui all'art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ma anche in sede processuale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 com. 3 lett. C CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)