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Sez. T, Ordinanza n. 33424 del 19/12/2024 (Rv. 673291-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Società non operative - Società in perdita fiscale equiparate alle società di comodo - Art. 9, par. 1, della dir. 2006/112/CE - Interpretazione - Sent. Corte UE del 7 marzo 2024 in causa C-341/22.
Stato
decisa il 2024-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673291-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

Alle società considerate non operative perché in perdita fiscale, "ratione temporis" equiparate alle società di comodo dall'art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 148 del 2011, non può essere negata la qualità di soggetto passivo dell'IVA, posto che, in base all'art. 9, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza del 7 marzo 2024, in causa C-341/22, al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d'imposta, effettua operazioni rilevanti a fini IVA va riconosciuto, ove non invocato in modo fraudolento o abusivo, il relativo diritto alla detrazione, alla compensazione, alla cessione dell'eccedenza di credito e al rimborso.

Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 2 com. 36, Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 2 com. 36, Legge 14/09/2011 num. 148 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30, Decisione Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)