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Sez. L, Sentenza n. 107 del 05/01/2001 (Rv. 542967 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Mancata (o ritardata) richiesta dei motivi del licenziamento - Conseguenze - Preclusione all'impugnativa del licenziamento - Insussistenza.
Stato
decisa il 2001-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542967-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

L'art. 2 della legge n. 604 del 1966, così come sostituito con l'art. 2 della legge n. 108 del 1990, prevedendo che il prestatore di lavoro possa, entro quindici giorni dalla comunicazione del licenziamento, chiedere i motivi che hanno determinato il recesso, e l'obbligo del datore di lavoro di comunicarli per iscritto entro cinque giorni, pena l'inefficacia del provvedimento risolutivo, non impedisce, invece, al prestatore di lavoro, che non abbia richiesto i motivi o li abbia chiesti tardivamente, di impugnare il recesso nel termine di cui all'art. 6 della stessa legge n. 604.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)