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Sez. L, Sentenza n. 4824 del 01/06/1987 (Rv. 453467 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - MANCATA RICHIESTA DEI MOTIVI DA PARTE DEL LAVORATORE - EFFICACIA DEL LICENZIAMENTO IMMOTIVATO - CONFIGURABILITÀ - DEDUZIONE DELLE RAGIONI DEL RECESSO NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE PROMOSSO DAL LAVORATORE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453467-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - MANCATA RICHIESTA DEI MOTIVI DA PARTE DEL LAVORATORE - EFFICACIA DEL LICENZIAMENTO IMMOTIVATO - CONFIGURABILITÀ - DEDUZIONE DELLE RAGIONI DEL RECESSO NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE PROMOSSO DAL LAVORATORE - AMMISSIBILITÀ.*

L'art. 2 della legge n. 604 del 1966, prevedendo che il prestatore di lavoro possa, entro otto giorni dalla comunicazione scritta del licenziamento, chiedere al datore di lavoro di rendere noti i motivi del suo recesso, mentre collega al mancato adempimento di tale Obbligo, entro cinque giorni dalla richiesta, la previsione della inefficacia del licenziamento, ammette implicitamente che questo ultimo, ove manchi l'indicata iniziativa del lavoratore, possa essere efficace, pur se immotivato, e che legittimamente le ragioni del recesso possano essere esposte dal datore di lavoro nel giudizio di impugnazione promosso dal lavoratore. (V 3878/86, mass n 446715; (V 6406/86, mass n 431140; (V 5055/81, mass n 415848).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)