Sez. L, Sentenza n. 1853 del 12/03/1983 (Rv. 426695 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ILLEGITTIMO - RISARCIMENTO EX ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - INDEROGABILITÀ - PROVA CONTRARIA - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ILLEGITTIMO - RISARCIMENTO EX ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - INDEROGABILITÀ - PROVA CONTRARIA - INAMMISSIBILITÀ.*
L'art. 18 secondo comma dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300), nel riconoscere al dipendente illegittimamente licenziato l'ammontare di almeno cinque mensilità di retribuzione, fissa una misura minima del danno risarcibile, in forza di una presunzione legale non suscettibile di prova contraria. (V 3269/78, mass n 392693).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)