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Sez. L, Sentenza n. 3269 del 29/06/1978 (Rv. 392693 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - INEFFICACE O INVALIDO - RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE - MISURA SUPERIORE A QUELLA MINIMA DI CINQUE MENSILITA - CONDIZIONI - SENTENZA DI PRIMO GRADO EMESSA PRIMA DEL DECORSO DI CINQUE MESI DAL LICENZIAMENTO - PROVA DEL MAGGIOR DANNO SUBITO SUCCESSIVAMENTE AI DETTI CINQUE MESI - DEDUZIONE IN APPELLO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392693-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - INEFFICACE O INVALIDO - RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE - MISURA SUPERIORE A QUELLA MINIMA DI CINQUE MENSILITA - CONDIZIONI - SENTENZA DI PRIMO GRADO EMESSA PRIMA DEL DECORSO DI CINQUE MESI DAL LICENZIAMENTO - PROVA DEL MAGGIOR DANNO SUBITO SUCCESSIVAMENTE AI DETTI CINQUE MESI - DEDUZIONE IN APPELLO - AMMISSIBILITA.*

A norma dell'art 18, secondo comma, dello statuto dei lavoratori, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento inefficace o invalido, in misura che non puo essere in ogni caso inferiore a cinque mensilita di retribuzione, ma che ben puo essere superiore, ove il lavoratore stesso fornisca la prova dell'ulteriore danno per la successiva mancata occupazione. Pertanto, qualora la sentenza di primo grado sia stata emessa prima del decorso di cinque mesi dal licenziamento, per cui nessuna prova di tale danno ulteriore sia stata chiesta ed espletata, il giudice d'appello deve ammettere la prova richiesta dal lavoratore per dimostrare il maggior danno subito successivamente ai detti cinque mesi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)