Sez. 2, Sentenza n. 3952 del 26/11/1975 (Rv. 378230 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - AZIONE RICONVENZIONALE DEL CONVENUTO IN GIUDIZIO POSSESSORIO - QUALIFICAZIONE COME RIVENDICAZIONE INAMMISSIBILE ANZICHE COME ECCEZIONE FECI SED IURE FECI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - AZIONE RICONVENZIONALE DEL CONVENUTO IN GIUDIZIO POSSESSORIO - QUALIFICAZIONE COME RIVENDICAZIONE INAMMISSIBILE ANZICHE COME ECCEZIONE FECI SED IURE FECI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Poiche la qualificazione dell'Azione rientra nei poteri del giudice del merito, non e censurabile, se congruamente motivata, la decisione che, nell'attivita difensiva del convenuto in giudizio possessorio, ravvisa una Azione riconvenzionale di rivendicazione, inammissibile per il divieto di cumulo del possessorio col petitorio, e non gia un'eccezione feci sed iure feci. (V 1321/73, mass n 363940).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)