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Sez. 1, Sentenza n. 1321 del 12/05/1973 (Rv. 363940 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE - DEDUZIONE IN SEDE POSSESSORIA DI TITOLI DIRETTI ALLA NEGAZIONE OD ALLA LIMITAZIONE DELL'ALTRUI POSSESSO - SCONFINAMENTO NEL PETITORIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363940-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE - DEDUZIONE IN SEDE POSSESSORIA DI TITOLI DIRETTI ALLA NEGAZIONE OD ALLA LIMITAZIONE DELL'ALTRUI POSSESSO - SCONFINAMENTO NEL PETITORIO - ESCLUSIONE.*

Il nostro ordinamento prevede il divieto del cumulo del giudizio petitorio con quello possessorio, comunemente giustificato dal principio che 'spoliatus ante omnia restituendus'; divieto che non viene derogato per effetto dell'eccezione 'feci sed iure fecì. Non si ha il vietato sconfinamento nel giudizio petitorio quando il convenuto in Sede possessoria faccia leva su titoli diretti, non a far valere un proprio diritto di possedere, bensi a negare o limitare la sfera dell'altrui possesso - nei casi in cui il potere di fatto e corrispondente all'ambito del diritto -, oppure ad opporre un proprio 'ius possidendì, ma solo in quanto questo esclude o limita l'altrui potere di fatto. (V 2565/69, mass n 342154; 316/67, mass n 326155).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)